Documentazione a supporto della XXVIIIa edizione di "due chiacchiere alla fermata del tram" del 5 novembre 2023

Dispositivo dell'art. 117 Testo unico bancario

Fonti → Testo unico bancario → Titolo VI - Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti → Capo I - Operazioni e servizi bancari e finanziari

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.

2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.

3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.

4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:

1.     a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.

2.     b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.

Art. 821Articolo 821 del Codice Civile

Acquisto dei frutti

I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri. In quest'ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione.

Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto.

I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.









Sentenza n. 2077/2023 pubbl. il 31/10/2023

RG n. 1537/2021
Repert. n. 3050/2023 del 31/10/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, ____________________________, ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1537/2021 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: “opposizione
a decreto ingiuntivo in materia bancaria” promossa da ________________ S.r.l., in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore sig. __________________, con sede legale in ______________________________________ e ________________________________________________________, elettivamente domiciliate in Roma, _____________, presso lo studio dell’avv. __________, dal quale sono rappresentate e difese come da procura alle liti allegata all’atto di citazione Opponenti contro
___________________ S.r.l. - società a responsabilità limitata con socio unico, in persona
dell’amministratore pro tempore, con sede legale in Roma, ________________________________, e per essa, quale mandataria, _________________ S.p.A., in persona della procuratrice speciale dott.ssa ________________, con sede legale in Roma, via _________________, c.f. _______________________, p.i. _________________________, elettivamente domiciliata in ________________, via ________________________n. __, presso lo studio degli avv.ti ____________________________________ che la rappresentano e difendono come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta Opposta Conclusioni delle parti
PER PARTE OPPONENTE
“In via pregiudiziale, si chiede al Giudice di voler sospendere la esecutorietà del Decreto
Ingiuntivo opposto, per le motivazioni articolate in premessa.
Nel merito
1
1- accertare, per quanto in premessa, come siano insussistenti le condizioni per la concessione
del provvedimento monitorio, in quanto l’istanza avversa è stata corredata da una semplice
certificazione della Banca convenuta, ma non con la produzione della totalità dei documenti
contabili relativi ai rapporti, e cioè con riferimento ai veri e propri documenti contabili (mastrini
di cassa relativi alle singole erogazioni di moneta), richiamati per conformità del saldo
all’interno delle certificazioni ex art. 50 T.U.B. depositate dall’opposta;
2- Reputare come, sic stantibus, l’asserito debitore non possa compiutamente esercitare il suo diritto di difesa, essendogli precluso verificare, in mancanza dei documenti sopra richiamati, la legittimità dell’operato dell’asserita creditrice, nonché del rispetto delle regole della correttezza e buona fede contrattuale;
3- accertare e, conseguentemente, dichiarare, la nullità assoluta o relativa del contratto di
garanzia. Accertare, contrariis reiectis, conseguentemente che il contratto di garanzia, stipulato dalla Sig.ra ________________ sia nullo, totalmente o relativamente, per quanto in narrativa e che, conseguentemente, l’azione intrapresa dalla Banca procedente sia assolutamente carente di legittimazione passiva e/o tardive, atteso il disposto di cui all’art. 1957 c.c., in capo all’asserito debitore, attesa la violazione delle norme poste dalla Legge antitrust;
4- accertare e, pertanto, dichiarare, per quanto in premessa, che i contratti di finanziamento intercorsi tra la opponente e l’opposta violino la Legge 108/1996 in quanto le commissioni, le remunerazioni e gli altri vantaggi, costituiti dal valore della garanzia ipotecaria e dalla garanzia prestata dalla Sig.ra __________________, determinino il superamento del tasso di soglia di usura, del TAEG effettivo del finanziamento, anche a mezzo di disponenda C.T.U.;
5 – accertare e, conseguentemente, dichiarare che l’opposta abbia concesso un ammontare di
denaro spropositato e non giustificato dalle condizioni economiche dell’opponente e che la
stessa, in spregio di qualsivoglia principio di correttezza e buona fede contrattuale abbia
“imposto” all’opponente uno “schema contrattuale” improprio, per l’operazione imprenditoriale adottanda, concedendo una apertura di credito in conto corrente, garantita da ipoteca, anziché la più opportuna e più economicamente sostenibile concessione di mutuo a S.A.L., adottando i conseguenti provvedimenti del caso;
6- non concedere la provvisoria esecuzione del decreto impugnato, perché reso in dispregio
dell'art. 633 c.p.c.;
7- revocare, dunque, per quanto esposto, il decreto ingiuntivo n. 33/2021, non sussistendo i presupposti per la sua concessione;
8- accertare che, attese le eccezioni ed argomentazioni tutte esposte nel presente atto,
illegittima deve considerarsi la segnalazione di sofferenza, a carico dell’opponente e della
garante, effettuata presso le competenti Autorità, nonostante la formale contestazione del
credito e, conseguentemente, condannare l’opposta al pagamento della somma di euro
200.000,00, a favore degli opponenti, quale risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi, o nella diversa misura che verrà accertata nel corso del giudizio.
Col favore delle spese, onorari e spese generali di giudizio”.
PER PARTE OPPOSTA
““L’Ill.mo Tribunale di Vicenza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, premessa
ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia,
- Nel merito, voglia rigettare le domande attoree siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per le ragioni già esposte e, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 33/2021 del 05.01.2021 (RG n. 7046/2020), del Tribunale di Vicenza;
- In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell’opposizione,
condannare la società ______________________ S.R.L. (C.F. / P. IVA ____________________), nonché la Sig.ra. ________________________ (C.F. ___________________________________) al pagamento in favore di __________________________S.R.L., per i titoli dedotti in causa, della maggiore o minor somma che risulterà dovuta all’esito della espletanda istruttoria.
- In ogni caso: con vittoria delle spese tutte del giudizio”.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo telematico n. 33/2021 R. Ing., emesso in data 5.01.2021, il Tribunale di Vicenza intimava ad __________________________ s.r.l. (nella qualità di debitrice principale) e a _______________________ (nella qualità di garante in forza di fideiussione omnibus del 27.10.2009) di pagare, in via solidale tra loro, a favore di __________________ S.R.L. la complessiva somma di € 203.051,62 oltre agli interessi, alle spese e alle competenze della procedura monitoria.
La ricorrente, assumendo di essere l’attuale titolare del credito per averlo acquistato da
BANCO ___________S.P.A. (risultante dalla fusione tra Banca __________________________., quest’ultimo subentrato a far data dal 27.12.2011 in tutti i rapporti che facevano capo alla Banca ___________________________________________________________ S.p.A.) in forza di una
cessione di crediti pro soluto perfezionatasi il 28.12.2018 con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II del 5.01.2019, poneva a fondamento della pretesa:

(I) il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 3005 stipulato in data 3.09.2009 tra
_________________________ s.r.l. e la Filiale di Cornedo Vicentino dell’allora Banca _____________________________________S.p.A. (con saldo a debito della correntista indicato in € 208,95);
(II) il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, acceso sul c/c n. ______ con atto del 30.11.2010 a ministero del notaio dr. ______________________ (VI)
rep. n. 1295 - racc. n. 1038 (con uno scoperto indicato in € 199.194,87).
Avverso il provvedimento monitorio, notificato il 22.01.2021, proponevano tempestiva
opposizione __________________________ s.r.l. e ______________________, evidenziando ed eccependo:
(I) il difetto di legittimazione e/o titolarità attiva di ___________________ s.r.l. per non avere dato prova della cessione del credito, asseritamente avvenuta con contratto del 28.12.2018, non prodotto in sede monitoria;
(II) la carenza di prova scritta del credito azionato, non desumibile dalle certificazioni ex art. 50 Tub della cedente, siccome accompagnate dai soli estratti conto relativi a due rapporti bancari controversi, non equiparabili alle scritture contabili a fini probatori e già disconosciuti nel ricorso per a.t.p. in precedenza promosso nei confronti di BANCO _________ S.P.A. relativamente agli addebiti effettuati e alla rispondenza delle somme ivi dichiarate come erogate, rispetto alla effettività dei documenti contabili della Banca;
(III) il sospetto reso legittimo dalla scarna documentazione ex adverso prodotta
dell’applicazione, da parte dell’Istituto di credito, di commissioni ed oneri non dovuti, nonché di interessi sconfinanti nell’usura;
(IV) la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente, in difetto di un valido
accordo negoziale, stante la divergenza delle dichiarazioni di volontà dell’una e dell’altra
parte, quella della correntista di ricevere credito mediante la corresponsione di moneta
avente corso legale (euro) e quella dell’Istituto di offrire il denaro ricorrendo ad una “moneta
bancaria non avente corso legale”, nonché l’inadempimento della Banca nel voler
corrispondere la predetta “moneta bancaria”, con conseguente esonero della correntista dalla
restituzione del tantundem, non esistendo alcuna reale somma di denaro da restituire;
(V) l’illegittima concessione del credito siccome operata dalla Banca senza valutare la
proporzionalità tra l’importo convenuto contrattualmente e la complessiva situazione
patrimoniale di _______________________ s.r.l. in violazione dei principi di correttezza e buona fede, avendo approfittato dello stato di necessità/bisogno economico della cliente, così da imporle il proprio modello di finanziamento, caratterizzato da costi illegittimamente applicati a titolo di anatocismo, commissioni e spese;
Con la spiegata opposizione veniva, altresì, eccepita con riferimento alla sola posizione di
______________________, la nullità totale della fideiussione rilasciata in data 27.10.2009 per
contrasto con l’art. 2 della L. n. 287/1990.
Sulla base di tali motivi le opponenti chiedevano di accertarsi la non debenza dell’importo
indicato nel provvedimento monitorio, con conseguente revoca di esso e, in via
riconvenzionale, invocavano la condanna dell’opposta al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza della loro illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi, quantificandoli in € 200.000,00.
Si costituiva in giudizio _____________________ S.r.l., per mezzo della sua mandataria __________ S.p.A., che prendeva posizione sull’opposizione, chiedendo, sul presupposto della sua infondatezza, l’integrale conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, di condannarsi le attrici-opponenti al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia all’esito dell’istruttoria, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Con ordinanza del 23.09.2021 il G.I. accoglieva parzialmente l’istanza ex art. 648 c.p.c.,
munendo il decreto ingiuntivo della clausola di provvisoria esecuzione limitatamente alla
posizione debitoria di _____________________________ s.r.l., e non anche nei confronti della garante __________________, data l’opportunità di attendere il pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, investite a seguito di ordinanza di rimessione n. 11486 del
30.04.2021 della questione concernente la nullità, totale o parziale, delle fideiussioni conformi allo schema ABI per violazione della disciplina antitrust.
Inoltre, trattandosi di controversia bancaria, veniva assegnato alla convenuta-opposta il
termine di quindici giorni di cui al D.Lgs. n. 28/2010 per l’introduzione del procedimento di
mediazione che, tuttavia, si concludeva con esito negativo.
La causa, dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., rigettata l’istanza di c.t.u. avanzata da parte opponente, era rinviata all’udienza del 23.02.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Alla predetta udienza _______________________ s.r.l. depositava querela di falso contro tutta la documentazione contabile prodotta dalla banca (in particolare contro la certificazione ex art. 50 Tub, la raccomandata del 12 ottobre 2020, inviata da Credito Fondiario per conto di ________________________ S.r.l., di quantificazione del credito in € 210.520,03, gli estratti conto dei due rapporti bancari sulla scorta dei quali, in tesi, il Giudice della fase monitoria sarebbe stato tratto in inganno, emettendo il decreto ingiuntivo in violazione dell’art. 479 c.p., anch’esso impugnato con la querela di falso).
Con successiva ordinanza del 27.04.2023 la querela di falso veniva dichiarata inammissibile e la causa nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni in forma “cartolare”;
quindi, con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 15.06.2023, era posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini previsti dall’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L’opposizione proposta da _______________________ s.r.l. e da __________________ è infondata e se ne impone il rigetto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Andando ad affrontare in ordine logico le questioni sottoposte all’attenzione del Tribunale,
occorre anzitutto soffermarsi sull’eccezione di carenza di legittimazione e/o titolarità attiva di ____________________ S.r.l. che ha agito monitoriamente nella veste di nuova titolare del credito in forza del contratto di cessione in blocco del 28.12.2018, stipulato con il BANCO _________________ S.P.A.
nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/1999, di cui è
stato dato avviso nella G.U. parte II n. 2 del 5.01.2019 (doc. 2 fascicolo opposta).
L’eccezione in parola non è meritevole di accoglimento.
In linea generale, va rammentato che, in base all’orientamento della giurisprudenza
dominante, la parte che agisca in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del
creditore originario, in virtù di una cessione in blocco di crediti bancari ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, può dar prova della propria legittimazione sostanziale mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per
categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di
ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (si veda, in questo senso, la recente statuizione resa da Cass.Civ. 10.02.2023 n. 4277 conforme a Cass.Civ. 5.09.2019 n. 22151 e a Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017).
Sul punto, si è osservato che la specifica enumerazione e il conseguente onere di produzione del singolo documento di cessione vanificherebbero la portata innovativa dell’art. 58 TUB, il quale, disciplinando le cessioni di rapporti giuridici in blocco, volutamente introduce una previsione derogatoria rispetto a quella dettata dagli artt. 1264 e ss. del codice civile, proprio al fine di agevolare operazioni che hanno portata incomparabilmente maggiore in confronto ad una cessione di una singola situazione giuridica (Cass.Civ. n. 20495/2020).

Difatti, dal comma 2 della disposizione richiamata si ricava che la pubblicazione in Gazzetta della cessione dei crediti prende il posto e la funzione della notifica individuale prevista dalla disciplina ordinaria: come tale essa è condizione necessaria e sufficiente per l’opposizione della stessa ai debitori ceduti. Dal che si deduce che, una volta soddisfatta la condizione della pubblicazione, diventa onere precipuo del debitore dedurre e provare il contrario, cioè l’insussistenza della successione nella titolarità del credito in capo al richiedente.
Nel caso di specie l’avviso di pubblicazione, prodotto sin dalla fase monitoria (doc. A) e
ridepositato da ______________ S.r.l. nel presente giudizio (doc. 2), reca l’espressa menzione dell’avvenuta cessione di tutti i crediti pecuniari di titolarità del BANCO ____________ S.P.A. “derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica concessi a, inter alia, privati, associazioni, società di persone e società di capitali, nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti")”. Inoltre, nel medesimo avviso viene specificato che i crediti ceduti sono quelli “risultanti da apposita lista
in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è (x) depositata presso il Notaio Dario Restuccia, avente sede in Milano, con atto di deposito Repertorio 5238 e Raccolta 2921 e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet
http://www.___________________ fino alla loro estinzione. I dati indicativi dei crediti
ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet http://www.________________________ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
Risulta, quindi, soddisfatto il requisito della univoca indicazione degli elementi di
individuazione dei rapporti di credito-debito ceduti in blocco, nel cui ambito devono
certamente essere ricondotti quelli oggetto di causa – costituiti dal saldo negativo del conto corrente n. 3005 stipulato in data 3.09.2009 (doc. 1 fascicolo monitorio) e dallo scoperto originato dall’apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria di cui all’atto del 30.11.2010 a ministero del notaio dr. __________________ (VI) rep. n. 1295 - racc. n. 1038, regolata sul c/c n. 3181 passato a sofferenza a seguito del recesso operato dalla Banca a causa del suo persistente andamento negativo (doc.ti 4 e 6 fascicolo monitorio) – identificati nell’apposita lista con il n. 8824641 NDG relativo ad ATTICO IMMOBILIARE s.r.l. (doc. 9 fascicolo opposta).
Rileva il Tribunale che, a seguito della produzione in giudizio dell’avviso di cessione e
dell’estratto dei crediti ceduti, gravava sulla parte attrice l’onere di formulare contestazioni
specifiche in ordine all’effettiva sussistenza dei requisiti indicati nell’avviso stesso (art. 115 c.p.c.). Ed, invece, alcun rilievo in tal senso è stato operato dalle opponenti che si sono limitate ad insistere genericamente nella loro eccezione di carenza di titolarità dei crediti in capo a _________________S.r.l., sconfessata pure dalla dichiarazione rilasciata da BANCO ______________________ S.P.A. in data 6.02.2020 (doc. 5 fascicolo opposta), da ritenersi anch’essa un significativo elemento di prova della cessione effettivamente intervenuta a favore di ________________________ S.r.l., tenuto conto dei principi sanciti da Cass.Civ. Sez. III ordinanza 16.04.2021 n. 10200.
Tanto precisato relativamente alla questione della legittimazione attiva di ______________
S.r.l., si ritiene che la convenuta-opposta, già attraverso la documentazione prodotta in sede di ricorso ex art. 633 e segg. c.p.c., abbia dato ampia dimostrazione dell’an e del quantum dei crediti oggetto di cessione.
In atti risultano, infatti, depositati:
- quanto al rapporto di c/c n. 3005: il contratto di accensione del conto datato 3.09.2009
recante le condizioni economiche e negoziali del rapporto (doc. 1 fascicolo monitorio),
prodotto unitamente agli estratti conto (doc. 2 fascicolo monitorio) e alla certificazione ex art. 50 T.U.B. attestante un saldo a debito della correntista pari ad € 208,95 (doc. 10 fascicolo monitorio);
- quanto all’apertura di credito in c/c con garanzia ipotecaria: l’atto pubblico di concessione dell’apertura di credito del 30.11.2010 rep. n. 1295 racc. n. 1038 notaio dr. ______________ (doc. 4 fascicolo monitorio), la copia della lettera di apertura del conto corrente di appoggio n. 3181 e il relativo documento di sintesi recante le condizioni economiche del rapporto, con l’indicazione degli interessi attivi e passivi, delle commissioni di massimo scoperto, delle altre spese di gestione del conto, delle condizioni di valuta e della disponibilità delle somme a credito del correntista (doc. 6 fascicolo monitorio), la serie integrale degli estratti conto inerenti tale rapporto bancario dall’accensione sino alla sua estinzione con passaggio a sofferenza (doc. 7 fascicolo monitorio), l’estratto conto certificato autentico, ai sensi dell’art.50 della L. n. 385 del 1993, attestante un saldo passivo di € 199.194,87 (doc. 10 fascicolo monitorio).

A fronte del puntuale adempimento degli oneri di allegazione e prova posti a carico di
_________________ S.r.l. nella sua qualità di attrice in senso sostanziale, le opponenti hanno
formulato contestazioni – di nullità del contratto di apertura di credito per mancanza
dell’accordo delle parti e della traditio, di usurarietà e di illegittima applicazione di interessi, oneri e spese non dovuti – che si appalesano del tutto infondate.
Al riguardo, occorre in primo luogo evidenziare che alcune delle eccezioni attoree risultano
inconferenti rispetto alla tipologia di rapporto bancario che viene in considerazione, avente
ad oggetto un finanziamento concesso sotto forma di apertura di credito regolato in conto
corrente.
E’ noto che, con l’apertura di credito bancario, l’Istituto si si obbliga a tenere una somma di
denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato a disposizione del cliente, il
quale ha diritto di disporre della stessa in più volte, secondo le forme d’uso se non è stato
convenuto altrimenti oppure in qualsiasi momento e, quindi, anche immediatamente dopo
l’apertura di credito. Essa, perciò, si distingue dal contratto di mutuo con il quale una parte
consegna all’altra, che si obbliga a restituirla, una determinata quantità di denaro o di altre
cose fungibili.
Che il contratto di cui si controverte nel presente giudizio sia un’apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria è pacifico in causa ed emerge chiaramente non solo dal nomen iuris attribuito all’atto in questione, ma dal contenuto complessivo di esso, a mezzo del quale le parti hanno convenuto un finanziamento di credito fondiario da utilizzarsi mediante apertura di credito sul conto corrente n. 3181, fino alla concorrenza massima di € 550.000,00, con garanzia ipotecaria di secondo grado su beni immobili di proprietà della correntista.
Da tale qualificazione giuridica del rapporto discende, prima di tutto, l’infondatezza
dell’eccezione di nullità del titolo negoziale per mancanza di prova della traditio, atteso che la traditio costituisce un elemento proprio del contratto di mutuo e non già dell’apertura di
credito in c/c che è pacificamente un contratto “consensuale” da cui scaturisce l’obbligo della banca di concedere un fido sino ad un determinato importo massimo, e non già di effettuare la consegna di somme di denaro.
Priva di pregio è pure l’argomentazione che fa leva sull’asserita mancata convergenza delle manifestazioni di volontà dirette alla conclusione del contratto bancario in esame, in quanto l’Istituto di credito, a dispetto di quanto sostenuto da parte attrice, non ha offerto alcuna “moneta privata”, ma, nell’esercizio dell’attività bancaria e di raccolta del risparmio
regolamentata dagli artt. 10 e 11 del D.Lgs n. 385/1993 (T.U.B.), si è impegnata a mettere a disposizione di ___________________ s.r.l. moneta reale sino a concorrenza dell’importo
massimo concordato, successivamente adempiendo all’obbligazione contrattualmente assunta come è dato ricavare dagli estratti conto relativi al c/c n. 3181.
Dall’analisi delle movimentazioni risultanti dagli estratti conto in atti si evince, infatti, la prova della reale esistenza ed entità del credito azionato dall’opposta sulla base del fido accordato in data 30.11.2010, dovendo essere disattesa anche l’ulteriore contestazione delle opponenti volta a negare la veridicità e, quindi, l’efficacia probatoria degli estratti conto depositati già nella fase monitoria.
Invero le opponenti dimenticano che, con riguardo ai contratti bancari in conto corrente, le
scritturazioni contenute negli estratti conto e nel documento di saldaconto sono assistite da una presunzione di veridicità (art. 1832 c.c.), onde la pretesa di pagamento del saldo passivo del conto non può essere respinta sulla base di una contestazione generica, che investa cioè il documento nel suo complesso, o si limiti alla semplice dichiarazione di nulla dovere all’istituto di credito, occorrendo piuttosto la formulazione di censure circostanziate, specificamente dirette contro singole e determinate annotazioni.
Pertanto, come più volte statuito dalla S.C., le risultanze dell’estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldo legittimano l’emissione di decreto ingiuntivo e nell’eventuale giudizio di opposizione hanno efficacia fino a prova contraria, con la conseguenza che possano essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specificamente dirette contro determinate annotazioni, non già attraverso un mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere che non valgono a superare l’efficacia probatoria della produzione (v., in questo senso, Cass.Civ. Sez. I ordinanza 27.06.2023 n. 18352; v. pure Cass.Civ.Sez.I ordinanza 23.12.2020 n. 29415 secondo cui “In tema di contratti bancari regolati in conto corrente,
la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto quando il cliente, o il fideiussore del cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevino specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto conto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga comunque portato a conoscenza del correntista o del fideiussore, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte dei
destinatari della comunicazione, non accompagnato da specifiche contestazioni”).
Nel caso di specie ___________________________ s.r.l. e la garante ________________, assumendo infondatamente di non poter esercitare il loro diritto di difesa per la presenza in atti dei soli estratti conto cui negano efficacia probatoria in pieno contrasto con l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, non hanno sollevato alcuna specifica contestazione in ordine alle singole movimentazioni bancarie emergenti dalla documentazione prodotta dalla controparte.
Altrettanta genericità caratterizza le deduzioni sulla non corretta determinazione dei saldi dei rapporti controversi in quanto frutto dell’illegittima applicazione di interessi, commissioni e spese non dovuti. In particolare, le opponenti hanno prospettato l’usura bancaria sulla base di mere affermazioni di principio del tutto sganciate dalla fattispecie concreta, avendo omesso qualsivoglia specificazione sui tassi soglia che sarebbero stati superati, in base ai decreti e alle rilevazioni della Banca d'Italia neppure allegati, e senza indicare l'ammontare del presunto controcredito maturato per l'usura; inoltre, hanno contestato l’addebito di somme a titolo di commissioni e spese non dovute, omettendo, però, anche in questo caso, l’indicazione delle voci a debito oggetto di contestazione e della misura della loro incidenza concreta sul saldo finale.
Per le suesposte considerazioni deve essere ribadita, anche in questa sede, la determinazione relativa al rigetto dell’istanza di ctu contabile, non disposta nella fase istruttoria atteso che la consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio e, quindi, deve essere negata dal Giudice laddove, come nella specie, la parte tenda a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero sia diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere allegati (cfr., fra le tante, Cass. n. 11317 del 21.07.2003; Cass. n. 212 dell’11.01.2006).
Quanto all’ulteriore motivo di doglianza che poggia sull’asserita illegittima concessione del
credito per difetto di proporzionalità con la situazione economico-patrimoniale di _________________ s.r.l., se ne deve parimenti affermare l’infondatezza, in mancanza di idonea allegazione (oltre che prova) dei fatti costitutivi della contestazione attorea, non essendo dato sapere in quale modo la banca avrebbe approfittato dello stato di necessità della cliente “imponendo” il proprio modello di finanziamento e come avrebbe aggravato la posizione debitoria della società finanziata.
Resta, infine, da esaminare la posizione di ___________________ che, destinataria del decreto
ingiuntivo opposto in forza della fideiussione omnibus del 27.10.2009 rilasciata a garanzia
dell’esposizione debitoria di _____________________ s.r.l. sino a concorrenza dell’importo di € 260.000,00 (doc. 3 fascicolo monitorio), ne ha eccepito la nullità per contrasto con la
normativa antitrust.

Come si è esposto nelle premesse, l’opponente ha sollevato la questione della nullità totale o,
quanto meno parziale, della fideiussione, rilevando che in essa sarebbero presenti delle
clausole – tra cui la clausola derogatoria del disposto dell’art. 1957 c.c. – che rientrerebbero tra quelle (precisamente le clausole n. 2, 6 e 8) dello schema tipo elaborato dall'ABI, dichiarato dal provvedimento della Banca d’Italia del 2 maggio 2005 in netto contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) delle L. n. 287 del 1990, con conseguente radicale nullità, oltre che dell'intesa, anche dell’intero contratto sottoscritto "a valle" o, quanto meno, della singola clausola illegittima. Inoltre, in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ________________ ha eccepito per la prima volta che, attesa l’inoperatività della deroga all’art. 1957 c.c. contemplata dalla clausola nulla, BANCO ____________ S.P.A. (ora la cessionaria) sarebbe irrimediabilmente decaduta dal diritto di escutere la garanzia, in quanto, dopo aver revocato i rapporti in data 25.01.2018 (doc. 3 fascicolo attoreo), non avrebbe adito le vie legali per il recupero del credito nel termine semestrale come richiesto dalla legge.
Ebbene, sul punto giova premettere che il motivo di opposizione con cui la garante chiede di accertarsi l’invalidità del negozio di garanzia asseritamente contrastante con il divieto di
intese concorrenziali si atteggia quale eccezione avente rilievo meramente incidentale,
siccome sollevata al solo fine di paralizzare la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Tale precisazione elimina in radice qualunque profilo (rilevabile anche d’ufficio) di
incompetenza funzionale dell’adito Tribunale in favore della Sezione Specializzata in materia di imprese territorialmente competente a norma dell’art. 33 della L. n. 287/1990.
Entrando, quindi, nel merito della questione, è noto che il contrasto sorto nella giurisprudenza in ordine a quali siano gli effetti dell’intesa concorrenziale “a monte” sul contratto di fideiussione stipulato “a valle” da soggetti rimasti estranei all’intesa è stata sanato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’ordinanza 30.12.2021 n. 41994, che ha avallato l’orientamento già seguito da questo Tribunale, affermando, in maniera chiara e netta, che le fideiussioni conformi allo schema tipo dell’ABI possono essere affette da una nullità relativa, che non travolge automaticamente l’intero contratto di garanzia, in quanto limitata alle tre clausole censurate da Banca d’Italia, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti ("i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in
concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti
comprovata, una diversa volontà delle parti").
Facendo applicazione di tali principi, dev’essere senz’altro rigettata l’eccezione di nullità
assoluta della fideiussione prestata da __________________, non essendo stata fornita in alcun modo la prova che il contratto di garanzia sarebbe stato concluso a condizioni diverse.
Ma nemmeno sussistono i presupposti per una pronuncia (senza efficacia di giudicato) di
nullità parziale, limitata cioè alla clausola n. 6 del negozio di fideiussione, stante l’assenza di rilevanza pratica di una statuizione di tale contenuto.
Ciò in quanto l’opponente ha invocato, per la prima volta, l’eccezione di decadenza ex art.
1957 c.c. solo in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, tale eccezione non è rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 2969 c.c., poiché non riguarda materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. n. 14089/2005).
Essa, pertanto, avrebbe dovuto essere formulata, quale motivo di opposizione, già nell’atto di citazione, con la conseguenza che su questo punto è calata la preclusione del giudicato, non essendo stata l’ingiunzione di pagamento tempestivamente impugnata per tale motivo (v., per un caso analogo, Corte di Appello di Milano sentenza 24.01.2023 n. 220).
Solo ad abundantiam si osserva che l’eccezione di decadenza, anche se per ipotesi fosse stata considerata ammissibile, non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento perché infondata.
Secondo la tradizionale interpretazione giurisprudenziale formatasi sull’art. 1957 co. 1 c.c.,
l’istanza del creditore a cui fa riferimento la norma non può consistere nella notifica di un
mero atto stragiudiziale, ma dev’essere necessariamente “giudiziale”, e cioè concretizzarsi nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere, in via di cognizione o
esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l’accertamento ed il soddisfacimento della pretesa creditoria (v. Cass. n. 1724/2016, Cass. n. 7502/2004, Cass. n. 6823/2001, Cass. n. 203/1997, Cass. n. 6604/1994).
Più di recente, però, la giurisprudenza ha affermato che questo principio soffre una
importante eccezione nel caso in cui il contratto di fideiussione stabilisca che il garante sia tenuto a pagare quanto dovuto alla Banca “a semplice richiesta scritta” (Cass.Civ. n.
5598/20; n. 31509/21; n. 22346/17), dovendosi ritenere che, in tal modo, a prescindere dalla validità o meno della deroga all'art. 1957 c.c., le parti abbiano inteso comunque esonerare il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria entro il termine previsto dalla norma, rendendo sufficiente, al fine di evitare la decadenza, l'inoltro di una mera richiesta scritta stragiudiziale. Diversamente opinando, vi sarebbe una vera e propria contraddizione tra la clausola “a prima richiesta” e l’art.1957 c.c., non potendosi considerare a prima richiesta l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio (Cass. n. 22346/2017, Cass. n. 13078/2008). Tale parziale deroga della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. è compatibile anche con un negozio non qualificabile come contratto autonomo di garanzia (tale non è la fideiussione omnibus oggetto di causa), ben potendo le parti modulare il contenuto della fideiussione accentuando o attenuando il vincolo di accessorietà nei riguardi dell'obbligazione garantita mediante l'inserimento di clausole come quella indicata (Corte d'Appello Venezia, 10 agosto 2022, n. 1834).
Nel caso di specie all’art. 7 della fideiussione dedotta in lite le parti hanno convenuto – con clausola pienamente operativa siccome non compresa tra quelle censurate come
anticoncorrenziali dal provvedimento di B.I. n. 55 del 2005 – che il pagamento del fideiussore debba avvenire “a prima richiesta”. Come documentato dalla stessa opponente, nel gennaio 2018 la Banca cedente ha comunicato alla società debitrice e al garante la revoca degli affidamenti con contestuale messa in mora per il pagamento del dovuto, con successiva estinzione dei rapporti principali per passaggio a sofferenza, oggetto della comunicazione del 23.03.2018 (doc. 3 fascicolo attoreo). Attraverso l’invio della diffida stragiudiziale di pagamento, dunque, il BANCO ____________ S.P.A. ha evitato la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. e ciò ha comportato per ________________, che ha sottoscritto la garanzia “a prima richiesta”, l’obbligo di eseguire il pagamento richiesto secondo il meccanismo proprio del solve et ripete, nella consapevolezza del mancato adempimento da parte della debitrice principale che ha dapprima introdotto un ricorso per a.t.p. contro la cedente dichiarato inammissibile (doc. 8 fascicolo monitorio) e poi persistito nell’inadempimento, insieme al fideiussore, anche a fronte della nuova intimazione scritta inoltrata dalla cessionaria con la raccomandata del 12.10.2020 (doc. 9 fascicolo monitorio) che ha preceduto l’instaurazione del procedimento giudiziale sfociato nell’emissione del decreto ingiuntivo opposto, emesso da questo Tribunale in data 5.01.2021.
In conclusione, dunque, l’opposizione dev’essere rigettata e il decreto ingiuntivo interamente confermato, stante la palese infondatezza anche della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, in conseguenza della piena legittimità della segnalazione delle ingiunte alla Centrale Rischi e della totale mancanza di prova dell’esistenza e dell’entità dell’asserito danno.

Per il principio di soccombenza le opponenti vanno condannate alla rifusione in favore
dell’opposta delle spese di lite sostenute, liquidate come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, con applicazione per ciascuna fase dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.000,00 ad € 260.000,00).
p.q.m.
Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella
causa n. 1537/2021 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l’opposizione proposta da ______________________ s.r.l. e ___________________ e, per l’effetto, conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 33/2021, emesso da questo
Tribunale in data 5.01.2021;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
3) condanna le opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della convenuta-opposta
delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 14.103,00 per compenso professionale
d’avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Vicenza, il 27 ottobre 2023
                                                                                                    Il Giudice
                                                                                dott.__________________________